Dipartimenti
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STRUTTURA |
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INFORMAZIONI |
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Il Dipartimento è una Struttura di gestione operativa. Ha compiti di coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse, di orientamento, consulenza e supervisione. Il Dipartimento, in quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione Aziendale e con gli altri Dipartimenti. Il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica e, nell’ambito delle risorse assegnate, è organizzato in centri di costo/responsabilità. Il Dipartimento è costituito da strutture organizzative, semplici e complesse, che – per omogeneità, affinità e complementarietà – hanno comuni finalità. I Dipartimenti sono strutturali o funzionali. |
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Sono Dipartimenti strutturali:
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Sono Dipartimenti Funzionali:
L’Azienda si riserva di proporre modifiche e/o aggiunte di Dipartimenti Funzionali a seconda delle proprie necessità organizzative. I Dipartimenti strutturali hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro assegnate dai processi di programmazione e controllo con particolare riguardo alla gestione del personale. I Dipartimenti funzionali hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica clinico-assistenziale, favorendo l’acquisizione e il mantenimento di competenze tecnico-professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e verificandone la reale applicazione, al fine di omogeneizzare protocolli e procedure delle diverse articolazioni organizzative afferenti. Il dipartimento funzionale ha responsabilità specifiche nell’orientare la formazione relativa ai propri ambiti d’interesse. |
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ORGANI DEL DIPARTIMENTO |
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Direttore del Dipartimento Per il periodo dell’incarico di Direttore di Dipartimento il dirigente rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L’incarico è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti. I Direttori di Dipartimento, nell’espletamento delle loro funzioni, sono supportati dalle articolazioni organizzative che afferiscono al dipartimento. In caso di temporanea assenza o impedimento del Direttore di Dipartimento, il Direttore Generale nomina un suo sostituto scelto fra i dirigenti responsabili delle strutture complesse aggregate al dipartimento con le procedure di cui all’art. 18, comma 1, del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Il Direttore Dipartimento può essere sollevato dal proprio incarico prima della scadenza del mandato per gravi, motivate e comprovate inadempienze inerenti alla sua funzione o, più in generale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. |
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Comitato di Dipartimento |