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Invalidi Civili

Responsabile: Dott.

INVALIDI CIVILI - I cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, se minori di anni 18 abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità d'accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi dalla presente normativa gli invalidi di guerra, del lavoro, di servizio nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA: L'art. 20 riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) che le domande di accertamento dell'handicap (L. 104/1992) che quelle per la disabilità (L. 68/1999). La disposizione presuppone che esistano una rete e una modalità di comunicazione uniformi su tutto il territorio nazionale che consentano il passaggio dei dati in tempo reale (comma 3).
A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione - che sarà disponibile sul sito www.inps.it - prelevabile dal cittadino o dagli Enti di patronato. L'applicativo gestionale contiene i moduli in formato elettronico da utilizzare per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.


La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:
1. la compilazione del certificato medico (digitale);
2. la presentazione telematica all’INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili. Lla presentazione telematica all’INPS direttamente tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili, o da privato cittadino richiedendo all’INPS il Codice PIN per l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto.

Per le domande di revisione e disabilità ai sensi della legge 68/99 non occorre certificato medico ma è sufficiente inserire on-line  i dati del verbale precedente per la domanda di revisione e quelli del verbale d’invalidità civile (percentuale minima richiesta 46%) per la domanda di disabilità ai sensi della legge 68/99.



Per poter compilare la certificazione medica on line, i medici dovranno essere abilitati (msg. 29389 del 16/12/2009, 29472 del 17/12/2009 e 29596 del 18/12/2009).

L'abilitazione sarà rilasciata dall'Inps su richiesta dei singoli medici.
Il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici, debitamente compilato e sottoscritto dal medico, deve essere presentato direttamente agli uffici INPS.

L'Istituto, quindi, rilascerà un PIN che consentirà al medico certificatore di utilizzare la procedura nella parte relativa alla certificazione sanitaria.

Completata l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di novanta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande.

La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere:

  • dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ;
  • tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un’ unica domanda può contenere più richieste);
  • primo riconoscimento/aggravamento;
  • dati anagrafici eventuale tutore;
  • indicazione di domicilio provvisorio;
  • indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.


La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda contenente:

  • Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda;
  • anagrafica dell’istante;
  • data di presentazione;
  • accertamento/i richiesto/i;
  • eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell’Associazione di categoria);
  • numero di protocollo della domanda;
  • numero Domus.

AL fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l’Inps mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.
Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere è presente la data di convocazione a visita .

Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa

Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center Inps (803164) o direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.

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