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Nuove regole Esenzioni Ticket

 

 

L'Assessorato alla Salute, ha diramato le necessarie disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie (farmaceutiche e specialistiche).

Alla luce delle innovazioni normative, statali e regionali, sono stati individuati i soggetti esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (TICKET), come da seguente comunicato assessoriale:

 

 

 

 REGOLE PER LE ESENZIONI DAL TICKET

 

Da Gennaio 2012 sono cambiate le regole per ottenere l’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria

(ticket) per condizione economica.

La nuova normativa individua come beneficiari dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, le seguenti categorie:

E01: cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale*) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale*) con un reddito

complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di

ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (n.b.: si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli

elenchi dei Centri per l’Impiego e che comunque hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze);

E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;

E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale*) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

*il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51.

I Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia) ed i Pediatri di Libera Scelta utilizzeranno uno specifico elenco,

disponibile sul sistema Tessera Sanitaria (portale SOGEI), per riportare sulle ricette la condizione di esenzione da reddito dei propri assistiti.

Pertanto gli assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco in possesso dei medici presso il proprio medico curante o presso il Distretto Sanitario di appartenenza o presso altre

strutture convenzionate con l’ASP.

 

Gli assistiti che non sono inseriti in tali elenchi, ma che comunque ritengono di possedere i requisiti per avere i

benefici previsti per uno dei codici E01 - E03 ed E04 e tutti gli assistiti che rientrano nei criteri previsti dal codice E02 dovranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell’ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l’ASP) muniti della propria tessera sanitaria e della certificazione ISEE per ricevere il relativo documento di esenzione.

L’elenco degli assistiti esenti sarà aggiornato dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno.

Saranno effettuati dei controlli sulle ricette autocertificate al fine di verificare il possesso dei requisiti (secondo la normativa vigente).

 

 

Come si dovrà procedere a regime?

All’atto della prescrizione da parte del Medico di famiglia o del Pediatra (anche Guardie mediche e ambulatori specialistici), l’assistito (o chi per lui ne ha titolo) richiede l’indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica (o in alternativa esibisce il relativo documento di esenzione in corso di validità); il medico prescrittore verifica la presenza del nominativo negli elenchi forniti dal sistema Tessera Sanitaria, se esso è presente (o in alternativa se l’assistito ha esibito il documento di esenzione) riporta il codice validato sulla ricetta; in caso contrario non indica alcun codice di esenzione, barrando la casella N della ricetta. L’assistito che non risulta in elenco ed invece ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del diritto all’esenzione dovrà rivolgersi agli uffici distrettuali dell’ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l’ASP), munito della propria tessera sanitaria, per rendere un’autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI APPARTENENZA.

 

 

Elenco nominativi CAF abilitati

 

 

 

 

 

 

 

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