Tassa sulle concessioni governative
Le tasse sulle concessioni governative regionali, sono disciplinate dalla L.R. 24/93, in applicazione al combinato disposto di cui al D.P.R. 641/72 ed al D.Lgs. 230/91 e ss.mm.ii..
I titolari di strutture sanitarie e/o sociosanitarie private autorizzate ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. e ss.mm.ii., sono tenuti al pagamento:
-
della tassa sulle concessioni governative di rilascio per apertura ed esercizio di attività e per novazione atto (variazione ragione sociale, direzione sanitaria, legale rappresentante, trasferimento sede, ampliamento funzionale e/o strutturale, trasformazione funzionale)
-
della tassa sulle concessioni governative annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno in conformità a quanto disposto dalla normativa di carattere generale contenuta nel D.P.R. 641/72 nonché alle voci di tassa di cui alle tariffe sia del richiamato D.P.R. sia del D.Lgs. 230/1991.
Inoltre i possessori di apparecchi radiologici di cui all’art. 195 del T.U.LL.SS. e ss.mm.ii., così come disposto dal successivo art. 196, sono tenuti al pagamento:
-
della tassa sulle concessioni governative di possesso apparecchi radiologici di rilascio per apertura ed esercizio di attività
-
della tassa sulle concessioni governative annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno
MODALITA' DI PAGAMENTO |
Per il rilascio del provvedimento autorizzativo |
Per il rinnovo annuale della validità dell'atto di concessione - Strutture sanitarie autorizzate ai sensi Art. 193 |
RIEPILOGO IMPORTI |
In caso di omesso, tardivo o carente pagamento della sorte capitale per rinnovo annuale rispetto al termine fissato al 31 gennaio di ogni anno, si applicheranno: |
sanzione (il 100% della tassa) così come previsto dall’art. 9, comma 1 del DPR n. 641/72 e ss.mm.ii.; |
interessi moratori (il 3,5% annuo) così come previsto dalla Circ. Ass.le n. 3124 del 24.02.2015 “Interessi”. |
Il contribuente inadempiente, potrà tuttavia assolvere spontaneamente e correttamente la propria obbligazione tributaria usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità di cui alla Circ. Ass.le n. 3124 del 24.02.2015 “Il nuovo ravvedimento operoso dal 2015”.
All’Amministrazione che rilascia l’atto amministrativo sottoposto a tassazione è demandato il compito di verificare il corretto assolvimento dell’obbligo tributario di che trattasi.
Pertanto, il contribuente è tenuto all’esibizione della quietanza di versamento della tassa annuale sulle concessioni governative entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuto versamento, al Dipartimento Prevenzione della Salute - Servizio Igiene degli Ambienti di Vita, Via A. Staiti, 95, 91100 Trapani – siav@pec.asptrapani.it.
Si rammenta, infine, che visto l’art. 8 del DPR n. 641/72 recante: “Gli atti per i quali sono dovute le tasse, non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”, l’Amministrazione procedente emetterà avvisi di liquidazione quale atto propedeutico alla eventuale iscrizione al ruolo per la successiva riscossione del tributo di che trattasi ed altresì potrà procedere alla sospensione e successiva revoca dell’autorizzazione sanitaria, con conseguente decadenza sia dell’eventuale decreto di accreditamento sia dell’accordo contrattuale qualora stipulato.
CONTATTI |
Dott. Nicolò Bonafede |
Geom. Salvatore Zinna |
Dott.ssa Maria Pia Angelo 0923.543013 |
Dott.ssa Leonarda La Russa 0923.543007 |
Dott. Vincenzo Cammarata |
Dott.ssa Gaetana Tumminello 0923.543020 |
Mail: siav@asptrapani.itPec: siav@pec.asptrapani.it |