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Le tasse sulle concessioni governative regionali, sono disciplinate dalla L.R. 24/93, in applicazione al combinato disposto di cui al D.P.R. 641/72 ed al D.Lgs. 230/91 e ss.mm.ii..
Con esclusione delle Società iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS/Registro Unico del Terzo Settore, sono tenuti al pagamento delle suddette tasse, i titolari di:
- Strutture sanitarie private autorizzate ai sensi dell’art. 193 del T.U.LL.SS. e ss.mm.ii. (Ambulatori specialistici, Aggregazioni laboratoristiche, Laboratori di analisi, Ambulatori odontoiatrici, Ambulatori di FKT, Poliambulatori, Centri di dialisi, etc.);
- Strutture sociosanitarie autorizzate ai sensi dell’art. 194 del T.U.LL.SS. e ss.mm.ii. (CTA, RSA, Ex art. 26, Autismo, Cure Palliative, Sostanze d’abuso, Stabilimenti termali, Cure domiciliari, etc.).
In conformità a quanto disposto dalla normativa di carattere generale - D.P.R. 641/72 - nonché dalle voci di tassa di cui alle tariffe sia del richiamato D.P.R. sia del D.Lgs. 230/1991, si distinguono:
- le tasse sulle concessioni governative di rilascio per apertura ed esercizio ovvero per novazione atto (variazione ragione sociale, direzione sanitaria, legale rappresentante, trasferimento sede, ampliamento funzionale e/o strutturale, trasformazione funzionale);
- le tasse sulle concessioni governative annuali, da assolvere entro il 31 gennaio di ogni anno.
Inoltre i possessori di apparecchi radiologici di cui all’art. 195 del T.U.LL.SS. e ss.mm.ii., sono tenuti, così come disposto dal successivo art. 196, al pagamento:
- della tassa sulle concessioni governative annuale di ispezione, da
In caso di mancato o ritardato adempimento dell’obbligo tributario, si applicheranno sanzione ed interessi moratori, ai sensi del D.P.R. 641/1972.
All’Amministrazione che rilascia l’atto amministrativo sottoposto a tassazione è demandato il compito di verificare il corretto assolvimento dell’obbligo tributario di che trattasi.
Pertanto, il contribuente è tenuto all’esibizione della quietanza di versamento della tassa annuale sulle concessioni governative entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuto versamento, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Ambienti di Vita, Via A. Staiti, 95, 91100 Trapani – siav@pec.asptrapani.it.
Si rammenta, infine, che visto l’art. 8 del DPR n. 641/72 recante: “Gli atti per i quali sono dovute le tasse, non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”, l’Amministrazione procedente emetterà avvisi di liquidazione quale atto propedeutico alla eventuale iscrizione al ruolo per la successiva riscossione del tributo di che trattasi ed altresì potrà procedere alla sospensione e successiva revoca
dell’autorizzazione sanitaria, con conseguente decadenza sia dell’eventuale decreto di accreditamento sia dell’accordo contrattuale qualora stipulato.
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