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BIOCIDI 

 

I biocidi sono prodotti intesi come antiparassitari  non agricoli utilizzati per eliminare, rendere innocui o impedire l’azione di qualsiasi organismo nocivo per l’uomo, gli animali, i materiali e i beni di consumo (vengono esclusi i beni alimentari per i quali sono utilizzati prodotti specifici).

Alcuni di essi sono autorizzati in Italia da molti anni nella categoria dei presidi medico-chirurgici (disinfettanti, insetto-repellenti, insetticidi, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile).

 

Rientrano tra i biocidi:

  • i prodotti destinati a contrastare l’azione di organismi e microrganismi in grado di provocare danni significativi a beni e manufatti di diverso genere (es.: preservanti del legno, preservanti per fibre, cuoio e gomma, preservanti per liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento, antifouling per imbarcazioni);

  • i prodotti destinati a contenere l’azione e la diffusione di microrganismi pericolosi per la salute umana e animale (es.: disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento, disinfettanti per l’igiene umana e veterinaria);

  • i prodotti destinati alla disinfestazione e al controllo di animali nocivi (es.: prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi per uso domestico e civile, repellenti).

Benché l’uso dei biocidi sia finalizzato a garantire il benessere dell’uomo e la conservazione di molti prodotti, le sostanze chimiche in essi contenute possono presentare effetti dannosi per l’ambiente e la salute umana.

In particolare, le sostanze attive contenute nei biocidi, ovvero le sostanze che esercitano la loro azione tossica nei confronti delle specie combattute, possono danneggiare altri organismi che costituiscono, in taluni casi, elementi essenziali degli ecosistemi.

I biocidi sono suddivisi in diversi gruppi a seconda della loro azione; ciascun gruppo, a sua volta, è diviso in base al tipo di prodotto.

  • GRUPPO 1: disinfettanti
    prodotti usati per disinfettare ambienti, superfici e oggetti di varia natura nei settori medico-chirurgico, industriale, per la produzione alimentare e dell’allevamento (per la disinfezione di stalle e di mezzi di trasporto per animali). Questi prodotti, inoltre, sono usati per disinfettare la pelle umana, se priva di ferite (come le mani del chirurgo o dell’operatore nel settore alimentare) e animale (ad esempio, le mammelle delle mucche prima e dopo la mungitura). Trovano un largo impiego anche in ambito domestico, nella disinfezione delle superfici dei bagni, delle cucine e dei pavimenti (specialmente in presenza di animali domestici in casa). Specifici prodotti sono utilizzati anche per la disinfezione di piccole ferite sulla pelle

  • GRUPPO 2: preservanti o conservanti
    biocidi utilizzati per scopi diversi come: prevenire lo sviluppo di microrganismi in vari prodotti (ad eccezione di quelli alimentari e dei cosmetici), proteggere oggetti in legno dall’azione di organismi (come i tarli) in grado di danneggiarlo, evitare che tessuti, prodotti in cuoio, gomma o muratura si rovinino a causa della crescita di batteri o alghe, conservare i liquidi di raffreddamento di varie attrezzature

  • GRUPPO 3: controllo degli animali nocivi
    prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri roditori (rodenticidi), di uccelli, pesci, molluschi, vermi (vermicidi), ragni, acari (acaricidi) e insetti (inclusi i repellenti)

  • GRUPPO 4: altri biocidi
    in questo gruppo sono compresi sia prodotti utilizzati sulle barche per combattere organismi incrostanti, sia attrezzature usate nell'acqua o per l'acquacoltura, sia prodotti impiegati nell’imbalsamazione

 

ARTICOLI TRATTATI

Il regolamento relativo ai biocidi (BPR) stabilisce norme per l’uso di articoli trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.

A norma del regolamento, gli articoli possono essere trattati esclusivamente con biocidi contenenti principi attivi approvati nell’UE. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla direttiva sui biocidi (abrogata dal BPR dal 1° settembre 2013) in base alla quale gli articoli importati da paesi terzi potevano essere trattati con sostanze non approvate nell’UE (come ad esempio i divani e le scarpe contenenti DMF).

Le imprese devono inoltre essere pronte a fornire informazioni ai consumatori in merito al trattamento biocida dell’articolo che commercializzano. Se un consumatore richiede informazioni su un articolo trattato, il fornitore è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni.

Etichettatura degli articoli trattati

I fabbricanti e gli importatori di articoli trattati devono assicurare che l’etichettatura dei prodotti sia conforme sia al regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio sia ai requisiti aggiuntivi definiti dal regolamento sui biocidi.

Il regolamento sui biocidi (BPR) prevede che i fabbricanti e gli importatori di articoli trattati etichettino gli articoli trattati: 

  1. in presenza di un’indicazione che l’articolo trattato ha proprietà biocide;

  2. quando è un requisito delle condizioni d’approvazione del principio attivo contenuto nel biocida usato per trattare l’articolo.

Le etichette devono essere facilmente comprensibili e visibili per i consumatori.

Misure transitorie per gli articoli trattati

Il regolamento sui biocidi (BPR) prevede un certo numero di misure per facilitare la transizione dal sistema della direttiva relativa ai biocidi (BPD) al nuovo regolamento.

Dal 1° settembre 2013, i principi attivi contenuti in un biocida usato negli articoli trattati devono essere o elencati nell’allegato I, o già approvati o in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto.

Per i principi attivi non ancora in fase di approvazione al 1° settembre 2013 è stato previsto un periodo transitorio (articolo 94 del BPR). I fascicoli di domanda completi sul principio attivo devono essere trasmessi entro il 1° settembre 2016.

Dopo il 1° marzo 2017 non sarà più possibile immettere sul mercato dellʼUE articoli trattati con (o che incorporino intenzionalmente) un biocida contenente un principio attivo non precedentemente autorizzato, elencato nellʼallegato I o in fase di valutazione.

Se la domanda di approvazione del principio attivo viene respinta (per esempio per mancato pagamento della relativa tariffa), oppure viene adottata una decisione di non approvazione, gli articoli che sono stati trattati con o che incorporano un biocida contenente questo principio attivo, non dovranno più essere commercializzati una volta trascorsi 180 giorni da tale decisione.

Maggiori informazioni sui principi attivi consentiti negli articoli trattati sono disponibili nel documento riportato nella sezione «See also» (Vedi anche).

 

 

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