Amministrazione Trasparente
Informazioni ambientali
Ai sensi del II comma dell’art. 40 D.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione delle informazioni ambientali le “amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005”, ossia “le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico”.
Fermo restando quanto sopra:
- Per quanto attiene al Dipartimento di Prevenzione, si rinvia all’art. 35 c. 3 D.A. 01/06/2005, n. 10647 che statuisce che “all’Agenzia (ARPA) competono, in via esclusiva, le competenze già delle unità sanitarie locali in materia di prevenzione collettiva di seguito elencate:
- Prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: acqua, aria, suolo, rifiuti;
- Radioattività ambientale (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti), rete laboratoristica per la tutela dell’ambiente e per l’esercizio delle funzioni di sanità pubblica;
- Grandi rischi industriali;
- Inquinamento acustico negli ambienti di vista;
- O.G.M”
- Per quanto attiene al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria si fa rinvio alle seguenti "Informazioni Ambientali"