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Modifica all’art. 24 del D. L. 201/2011 in materia di trattamenti pensionistici

 
Anzianità contributiva non inferiore ad anni 40;
  • Raggiungimento del limite di età previsto dalla pensione di vecchiaia (anni 65).
  • Al raggiungimento dei suddetti requisiti va inoltre applicata la finestra mobile secondo quanto indicato nella previgente normativa.

    Secondo quanto previsto nella Circolare 44/2013 del Ministero del Lavoro i soggetti interessati dalle predette disposizioni dovranno presentare apposita istanza, direttamente o tramite soggetti abilitati (patronati; consulenti del lavoro/dottori commercialisti), entro il 26 febbraio 2014 alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.

    Ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente sul sito dell’INPS e del Ministero del Lavoro.

     

     

     

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    Il decreto legge n.102/2013, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale254, 29/10/2013) ha modificato, con l'art. 11-bis, l'art. 24, comma 14 del decreto legge 201/2011 (convertito nella legge 214/2011 – Legge Monti-Fornero).

    Tra le varie disposizioni, è stato inserito in sede di conversione, l’art. 11 bis che amplia la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente la riforma Monti-Fornero.

    L’art. 11 bis ha infatti aggiunto la lettera e-ter che prevede la possibilità, a livello nazionale, per 2500 lavoratori, che nel corso del 2011 abbiano fruito del congedo straordinario, ai sensi dell’art. 42 comma 5 T. U. n.151/2001 (congedo biennale retribuito per assistenza a persone con handicap grave) o dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge104/91 (3 giorni al mese), di accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente la riforma Monti-Fornero di cui alla Legge 214/2011.

    I predetti lavoratori, per poter accedere al trattamento pensionistico, dovranno perfezionare i requisiti previsti dalla previgente normativa entro la data del 6 dicembre 2014, tale da consentire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015. Il trattamento pensionistico, in ogni caso, non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

    A tal proposito e a titolo esemplificativo giova ricordare che la disciplina previgente la riforma Monti-Fornero prevedeva l’accesso al pensionamento con:

    • Meccanismo delle cosiddette quote: per gli anni 2012-2013-2014 quota 97 (somma di anzianità anagrafica e contributiva);
    • Anzianità contributiva non inferiore ad anni 40;
    • Raggiungimento del limite di età previsto dalla pensione di vecchiaia (anni 65).

    Al raggiungimento dei suddetti requisiti va inoltre applicata la finestra mobile secondo quanto indicato nella previgente normativa.

    Secondo quanto previsto nella Circolare 44/2013 del Ministero del Lavoro i soggetti interessati dalle predette disposizioni dovranno presentare apposita istanza, direttamente o tramite soggetti abilitati (patronati; consulenti del lavoro/dottori commercialisti), entro il 26 febbraio 2014 alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.

    Ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente sul sito dell’INPS e del Ministero del Lavoro.

     

     

     


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