La Commissione Medica Locale per patenti di guida ha il compito di accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici per il rilascio, la conferma di validità e la revisione della patente di guida ("patente speciale") - nei casi previsti dalla legge - di candidati o conducenti affetti da malattie fisiche o psichiche rilevanti per la sicurezza della guida o da minorazioni che possano interessare l'udito, gli arti, la colonna, la conformazione o lo sviluppo somatico.
La Commissione Patenti comunica l'eventuale giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida alla Motorizzazione Civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida. Inoltre comunica al CED della Motorizzazione civile le eventuali riduzioni della validità della patente e gli eventuali adattamenti che vengono resi obbligatori sui veicoli.
I provvedimenti di sospensione, di revoca, di riduzione di validità della patente o gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale possono essere modificati dalla Motorizzazione Civile in autotutela, quando l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato dalla quale emerga una diversa valutazione.
È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro 120 giorni dalla data della visita in Commissione Patenti. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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